Art. 3.
(Compiti della Commissione per le emergenze e le crisi idropotabili).

      1. Dopo l'articolo 161-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto

 

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dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 161-ter. - (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione:

          a) assicura l'attuazione dei princìpi di salvaguardia e delle disposizioni in materia di equilibrio tra risorse e consumi, nonché delle disposizioni in materia di individuazione delle aree a rischio, con finalità di prevenzione delle emergenze idriche, e vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di risparmio idrico e di riutilizzo delle acque reflue;

          b) definisce i criteri per la realizzazione di interventi e di misure per la prevenzione e per la gestione delle emergenze e delle crisi idropotabili, stabilendo le priorità di intervento;

          c) individua, presso le autorità d'ambito, ovvero presso le province o presso ciascun gestore del servizio idrico potabile pubblico, e su indicazione dei medesimi, un responsabile per le crisi e per le emergenze idriche, che rappresenta l'interlocutore diretto della Commissione;

          d) indica ai Ministri competenti, in particolare al verificarsi di un'emergenza, gli interventi normativi e tecnici necessari per il miglioramento dei sistemi di captazione, distribuzione e tutela delle reti idriche e per la prevenzione delle crisi idropotabili;

          e) indica ai Ministri competenti le amministrazioni e i gestori inadempienti, in particolare ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152;

          f) individua i punti critici presso i corpi idrici e gli acquiferi che limitano il servizio idropotabile pubblico, delle reti di captazione e distribuzione nonché i criteri per la prevenzione e per la protezione delle risorse idriche dagli atti di aggressione e di sabotaggio;

          g) indica ai Ministri competenti i costi di massima della messa in sicurezza del sistema idrico, nonché la quota degli stessi a carico dei gestori, anche ai fini

 

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della definizione della tariffa di cui all'articolo 154;

          h) identifica e rende operativi in via prioritaria gli interventi e le misure di prevenzione e di tutela eventualmente individuati sul sistema delle acque potabili al fine di mettere in sicurezza in via preventiva il servizio idropotabile a fronte di eventuali atti di aggressione o di terrorismo».